ART 01.
COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE
È costituita l’Associazione di promozione sociale, di seguito APS ai sensi delle disposizioni vigenti, denominata “EDGE – APS-ETS” in Roma, Piazza Cavour n. 17.
L’eventuale trasferimento dell’indirizzo all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria ma mero obbligo di comunicazione agli uffici competenti e può essere disposto con delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione è regolata dalla normativa di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del Terzo Settore) ed al Codice Civile, in quanto non derogate, e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 3.
ART 02.
DURATA
L’Associazione ha durata illimitata.
ART 03.
SCOPO, OGGETTO SOCIALE ED ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (D.Lgs. n. 117/2017, art, 5, co. 1, lett. w);
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D.Lgs. n. 117/2017, art, 5, co. 1, lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (D.Lgs. n. 117/2017, art, 5, co. 1, lett. f);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (D.Lgs. n. 117/2017, art, 5, co. 1, lett. h);
- attività e servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di giovani vittime di discriminazione inquadrabili come lavoratori molto svantaggiati ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, art, 5, co. 1, lett. p);
- beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del D.Lgs. n. 117/2017, art, 5, co. 1, lett. u).
Nell’ambito di tali attività, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione potrà:
- organizzare convegni, incontri, programmi di formazione, eventi nazionali ed internazionali;
- promuovere ricerche, studi e indagini;
- creare occasioni di networking tra i soci e con realtà del mondo aziendale ed imprenditoriale LGBTI e della pubblica amministrazione, a livello nazionale ed internazionale; collaborare con le altre realtà associative LGBTI e non;
- proporsi come interlocutore qualificato nei confronti delle istituzioni e dell’amministrazione pubblica, del mondo aziendale, delle università, della politica, della cultura;
- promuovere e sostenere progetti anche organizzati da altri che siano in sintonia con lo scopo associativo;
- organizzare e sostenere premi, borse di studio, eventi culturali;
- produrre materiale editoriale e divulgativo su qualsiasi supporto;
- raccogliere fondi da destinare ad iniziative di sostegno, promosse direttamente o da terzi, a favore persone LGBTI+ in situazioni di svantaggio;
- partecipare alla costituzione di altre realtà ed enti (associazioni, fondazioni e società) finalizzate alla realizzazione dello scopo associativo;
- adire tribunali e corti di ogni ordine e grado e costituirsi in giudizio per la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici ed in generale in coerenza con gli scopi associativi.
EDGE è un’Associazione indipendente, aconfessionale e apartitica che rifiuta ogni tipo di violenza.
Può inoltre svolgere, in via secondaria e strumentale alle attività di interesse generale, altre attività come previsto dall’articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Tali attività sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà, inoltre, nei limiti previsti dalla legge, aprire e chiudere conti correnti bancari o di pagamento, effettuare operazioni mobiliari ed immobiliari, accettare finanziamenti, elargire contributi, contrarre mutui, assumere partecipazioni in società, associazioni, consorzi e cooperative.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati.
Tutte le attività di cui al presente articolo sono distinte ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del Codice del Terzo Settore in attività di interesse generale, attività diverse in quanto secondarie e strumentali ed attività di raccolta fondi in virtù del proprio collegamento funzionale con gli scopi dell’Associazione e con la definizione di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS.
Le attività diverse e quelle di raccolta fondi sono esercitate, rispettivamente, in conformità dei decreti attuativi di cui agli articoli 6 e 7 del CTS.
ART 04.
I SOCI
L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
I soci si dividono in:
- soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
- soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che hanno aderito successivamente all’Associazione;
- soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell’Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell’Associazione.
Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.
I soci onorari non perdono tale qualifica qualora non procedano al versamento della quota sociale ma in tal caso non possono esercitare il diritto di voto attivo e passivo in Assemblea.
ART 05.
MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
L’interessato può chiederne il riesame all’Assemblea dei Soci entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, la quale Assemblea dovrà pronunciarsi nella prima riunione utile.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
ART 06.
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Le quote associative sono intrasferibili.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo.
L’esclusione dei soci è motivatamente deliberata dal Consiglio Direttivo:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
- per indegnità.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
La delibera di esclusione può essere impugnata chiedendo la pronuncia da parte dell’Assemblea entro 60 giorni dalla data di comunicazione al socio escluso.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento di almeno due annualità della quota associativa entro la data di approvazione del bilancio dell’esercizio. La decadenza si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento e senza contraddittorio.
Il socio decaduto, ma non escluso o receduto, può essere riammesso all’Associazione senza delibera del Consiglio Direttivo se procede al versamento della quota sociale.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione neppure parziale delle quote associative versate.
ART 07.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto:
- a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
- a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia.
Tutti i soci sono tenuti:
- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a partecipare alla vita associativa, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
- a versare la quota associativa annuale.
Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Nel rispetto dei principi di uguaglianza, democraticità e gratuità delle cariche l’Associazione potrà adottare, su proposta del Consiglio Direttivo, regolamenti interni volti a disciplinare l’attività dell’Associazione e dei soci.
I soci hanno diritto a conoscere i nominativi degli altri soci ed hanno il dovere di tutelarne la privacy.
ART 08.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente dell’Associazione;
- Il Vice-presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei revisori dei conti o il revisore unico ove nominato;
- Il Collegio dei probiviri ove nominato;
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
ART 09.
ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
ART 10.
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un quinto degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:
- approva il bilancio;
- elegge il Presidente, i componenti del Consiglio direttivo e, ove lo ritenga o sia necessario ex lege, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera in via definitiva, ove richiesto, l’ammissione e l’esclusione dei soci;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle, e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea in seduta straordinaria delibera:
- sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi da un socio nominato dall’Assemblea.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso a mezzo e-mail, che ne consenta l’accertamento dell’avvenuta recezione, da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni (ridotti a 8 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata nello stesso giorno solare.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
ART 11.
VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Concorrono al quorum costitutivo anche i soci che si astengono per obbligo o per scelta.
È possibile l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Il Consiglio Direttivo in sede di convocazione dell’Assemblea decide, in relazione ai mezzi disponibili ed all’oggetto della deliberazione, se rendere disponibile il collegamento mediante mezzi di telecomunicazione e/o l’espressione del voto in modalità elettronica.
ART 12.
VOTAZIONI
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei soci.
Hanno diritto di voto i soci che siano iscritti da almeno tre mesi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea possono essere impugnate entro 90 giorni dalla loro assunzione, a pena di decadenza, e comunque non oltre 30 giorni dalla eventuale comunicazione del relativo verbale, salvo quanto previsto dall’art. 6 per il caso di esclusione del socio.
ART 13.
VERBALIZZAZIONE
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Tesoriere e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
ART 14.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.
Esso è formato da minimo 5 membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio direttivo, incluso il Presidente, rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo e successivamente dopo un’interruzione di almeno due anni. La perdita della qualifica di socio determina la decadenza dall’incarico.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Stante la natura apartitica dell’Associazione la carica di componente il consiglio direttivo è incompatibile, a pena di decadenza, con l’assunzione di incarichi all’interno di un partito o movimento politico.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti o – in mancanza – previa richiesta di candidatura indirizzata a tutti i soci; i membri cooptati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’ impossibilità di attuare detta modalità e nel caso in cui decada oltre la metà dei membri eletti del Consiglio, o nel caso in cui si dimetta oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea è immediatamente convocata per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e il Tesoriere.
Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
- curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, con separata indicazione delle attività diverse e strumentali;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci;
- deliberare in ordine all’ammissione e all’esclusione dei soci;
- predisporre le procedure operative e contabili per la gestione dell’Associazione;
- determinare l’ammontare della quota associativa annuale.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo può tenersi mediante teleconferenza audio ovvero audio-video, anche in parte, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
Il Consiglio Direttivo può prendere decisioni per iscritto purché sia assicurato a ciascun suo membro il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza dei consiglieri con espresso e chiaro riferimento all’argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiari di essere sufficientemente informato.
Il procedimento deve concludersi entro il termine indicato nel testo della decisione.
I consiglieri hanno quattro giorni per trasmettere la risposta, salvo che la proposta indichi un termine diverso.
La risposta deve contenere un’approvazione, un diniego o una astensione espressa.
La mancanza di risposta entro il termine viene considerata come voto contrario.
Spetta al Presidente raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i consiglieri, al Tesoriere, che provvede alla sua archiviazione, ai sindaci ed al revisore, se nominati, indicando eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante email, da recapitarsi almeno 8 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza, prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano o prestano consenso, anche successivo, tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Tesoriere e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono essere impugnate entro 90 giorni dalla loro assunzione, a pena di decadenza, e comunque non oltre 30 giorni dalla eventuale comunicazione del relativo verbale.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 2 riunioni consecutive del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.
ART 15.
IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea, egli è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in sua assenza, al membro del Consiglio Direttivo più anziano d’età.
Il potere di rappresentanza, in deroga all’art. 26, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. n. 117/17 è attribuito esclusivamente al Presidente ed al Vice Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
ART 16.
I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI
I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti o del revisore unico (ove nominato);
- il libro giornale della contabilità sociale.
Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Tesoriere in ogni pagina.
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali nel rispetto della riservatezza dei dati personali ed impegnandosi a mantenere la confidenzialità delle informazioni, formulando richiesta al Tesoriere.
ART 17.
IL VICE PRESIDENTE
Il Vice presidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
ART 18.
IL TESORIERE
Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
È responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare semestralmente al Consiglio direttivo le modalità
ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.
Il presidente potrà rilasciare al tesoriere apposita procura notarile o delega bancaria ad operare sul conto.
ART 19.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea può nominare un Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci stessi.
I membri del Collegio durano in carica due anni e non sono rieleggibili per due mandati consecutivi.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.
Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell’Associazione, e fra Associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti. La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale sia durante il mandato che per l’anno successivo.
ART 20.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L’Assemblea può nominare un Revisore o un Collegio dei Revisori dei conti. Qualora il bilancio superi alternativamente nel conto economico o nello stato patrimoniale l’importo di euro cinquecentomila la nomina è obbligatoria ed avviene nella medesima Assemblea che approva il bilancio.
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da uno o tre membri effettivi e da rispettivamente uno o due membri supplenti, nominati dall’Assemblea anche fra i non soci e resta in carica per due (2) anni.
Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all’operato del Tesoriere.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea.
Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un’apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all’Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d’anno.
ART 21.
INCARICHI
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto, ad eccezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico, sono gratuite.
L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di
volontariato anche occasionale dei propri associati. Nel rispetto della normativa vigente l’Associazione potrà avvalersi di personale dipendente.
ART 22.
PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito da:
- beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;
- contributi dei propri soci;
- contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- proventi da manifestazioni e eventi pubblici organizzati dall’associazione;
- raccolte fondi.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall’Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.
ART 23.
ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, o entro sei mesi quando lo richiedano particolari esigenze, verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo
del successivo esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea.
Il bilancio da approvare deve essere messo a disposizione di tutti i soci che ne facciano richiesta negli 8 giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione.
ART 23. BIS
ATTIVITA' DIVERSE
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare attività diverse, come definite dall’art. 6 del CTS. È compito del Consiglio Direttivo nominare un eventuale responsabile al suo interno per seguire queste attività.
ART 24.
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe di utilità sociale.
ART 25.
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
Norme transitorie
L’uso nella denominazione e di ogni atto della definizione Ente del Terzo Settore e dell’acronimo ETS, come previsto nel comma 1 dello Statuto, è subordinato e sospensivamente condizionato all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il consiglio direttivo eletto in esito dell’assemblea di riforma statutaria del 24 ottobre 2020 resta in carica sino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022.